Cara Associazione,
oggi voglio parlarti delle nuove misure fiscali che interesseranno il Terzo Settore a partire dal 1° gennaio 2026. Queste modifiche, approvate dalla Commissione Europea, hanno l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo degli enti non profit nella nostra società. Ma cosa cambierà in pratica per le organizzazioni coinvolte? Scopriamolo insieme attraverso esempi concreti.
1. Distinzione tra attività commerciali e non commerciali
La riforma introduce criteri più chiari per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS). Questa distinzione è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile.
Esempio pratico: Immagina un’associazione culturale che organizza corsi gratuiti di pittura per la comunità; questa è considerata un’attività non commerciale. Se la stessa associazione inizia a vendere le opere d’arte create durante i corsi, tale attività potrebbe essere classificata come commerciale, influenzando la tassazione applicabile.
2. Introduzione del Regime Forfettario
Per semplificare la gestione fiscale, la riforma prevede un regime forfettario per gli ETS non commerciali con ricavi fino a 130.000 euro. Questo regime consente una tassazione agevolata basata su coefficienti di redditività predeterminati.
Esempio pratico: Un’organizzazione di volontariato con entrate annuali di 100.000 euro potrà applicare il regime forfettario, beneficiando di una tassazione semplificata e ridotta rispetto al regime ordinario.
3. Modifiche al Regime IVA
Dal 1° gennaio 2026, le attività offerte dalle associazioni ai propri associati saranno soggette a IVA. Questo implica l’obbligo di aprire una partita IVA e gestire gli adempimenti correlati.
Esempio pratico: Un’associazione sportiva dilettantistica che offre corsi ai propri soci dovrà applicare l’IVA sulle quote di partecipazione, emettere fatture e presentare le relative dichiarazioni fiscali.
4. Agevolazioni per APS e ODV
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) con entrate inferiori a 130.000 euro potranno beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini IVA che delle imposte dirette.
Esempio pratico: Un’APS che organizza eventi culturali con entrate annuali di 120.000 euro potrà usufruire di esenzioni o riduzioni fiscali, alleggerendo il carico tributario e facilitando la realizzazione delle proprie attività.
5. Transizione delle ONLUS al RUNTS
Con l’entrata in vigore delle nuove norme fiscali, l’anagrafe delle ONLUS cesserà di esistere dal 1° gennaio 2026. Le ONLUS avranno tre mesi di tempo, fino al 31 marzo 2026, per adeguarsi alla nuova normativa e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In caso contrario, sarà necessaria la devoluzione del patrimonio accumulato.
Esempio pratico: Una ONLUS che fornisce assistenza sanitaria dovrà aggiornare il proprio statuto e procedere all’iscrizione al RUNTS entro la scadenza prevista per continuare le proprie attività senza interruzioni.
Conclusione
Le nuove misure fiscali segnano un cambiamento importante per il Terzo Settore italiano, portando maggiore chiarezza e stabilità normativa. Tuttavia, ogni ente dovrà analizzare attentamente la propria situazione per adeguarsi alle novità e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla riforma.
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