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Con il disegno di legge approvato dal Senato il 30 Marzo 2016 si conferma il processo di riforma del Terzo Settore in essere dal 2014. Sono molte le novità inserite che toccheranno da vicino tutto il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Oggi diamo uno sguardo a come si trasformerà il Titolo II del libro primo del codice civile in tema di Associazioni, riconosciute e non, fondazioni e comitati.

Quello che emerge da una prima lettura della legge delega, è che il legislatore mira a riordinare, revisionare e semplificare le leggi ed alcuni procedimenti vigenti per il Terzo Settore al fine di allinearlo per quanto compatibile all’operatività già prevista per gli altri due settori.

codice-di-procedura-civileIl legislatore si rifà ai principi costituzionali (art, 3,8,18 e 118) del riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione per promuovere ed attuare la partecipazione democratica, la solidarietà, la sussidiarietà dei singoli cittadini al fine di ‘ammodernare’ l’attuale impianto normativo.

Il primo procedimento che sarà rivisto è quello relativo all’ottenimento della personalità giuridica: sarà semplificato per essere reso più rapido. Grazie a questa nuova procedura sarà quindi più facile ottenere la personalità giuridica e le persone giuridiche del Terzo Settore saranno auspicabilmente più numerose rispetto ad ora.

Inevitabilmente quindi, il pensiero del legislatore va alla tutela dei creditori di queste nuove persone giuridiche e alla necessità di avere certezza nei rapporti con i terzi, principi già ampiamente salvaguardati negli altri settori della nostra economia. Ecco che questa riforma prevederà anche la nuova disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori degli stessi. Ciò non bastasse, sarà introdotto un meccanismo per il quale si dovrà tenere conto anche del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi.

Un’altra novità importante, che andrà a modificare alcune routine delle numerose associazioni, fondazioni e comitati che esercitano attività d’impresa in maniera prevalente e stabilmente sarà l’applicazione alle stesse delle norme previste dal codice civile in materia di Società, Imprese Cooperative e Mutue Assicuratrici.

le-norme-del-codice-civile-che-regolano-il-matrimonio_c9c7161f0ce3b9c3c39674b9cd91fa39Inoltre, non solo per queste ultime, ma per tutte le realtà del Terzo Settore, sarà introdotto il doveroso rispetto di alcuni nuovi obblighi, decisamente nuovi, di trasparenza e di informazione anche e soprattutto verso i terzi. Stiamo parlando dell’obbligo di pubblicità anche tramite sito istituzionale dei bilanci e degli altri atti fondamentali per la vita associativa.

In tema di votazioni, verranno posti dei limiti alla raccolta delle deleghe, per assicurare il rispetto dei diritti degli associati di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e il rispetto delle prerogative dell’assemblea.

Verrà data soddisfazione ad una fortemente sentita necessità dagli operatori di questo settore: la disciplina del procedimento per la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003.

Infine, saranno definite le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi e sarà disciplinato il procedimento per la conservazione del patrimonio degli enti.

Per sapere quali sono le ulteriori novità introdotte con la Riforma del Terzo Settore, continuate a seguirci nelle prossime settimane!