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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il quale dovrebbe essere operativo ad aprile 2020.  

Dalla pubblicazione del decreto, scattano i sei mesi previsti dalla riforma per arrivare alla piena operatività del Registro. Un semestre che servirà a implementare la piattaforma informatica e a consentire alle Regioni di allinearsi sulle procedure di iscrizione e cancellazione degli enti. Il Registro unico è infatti nazionale, ma sarà gestito dal punto di vista operativo su base regionale.  

Il Decreto, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel RUNTS.  

Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, devono essere presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente in modalità telematica. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione devono essere dotati di posta elettronica certificata (PEC) che devono fornire al momento dell’iscrizione.  

A norma dell’art 46 del Codice del Terzo settore sono 7 le sezioni disponibili per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel dettaglio:  

  • Organizzazioni di volontariato (ODV) 
  • Associazioni di promozione sociale (APS) 
  • Enti filantropici 
  • Imprese sociali, incluse le cooperative sociali 
  • Reti associative 
  • Società di mutuo soccorso 
  • Altri enti del Terzo settore 

 Nelle prime due sezioni andranno anche a confluire per trasmigrazione gli ODV e le APS in modo automatico rispetto ai registri di provenienza.  

 La prima e fondamentale novità rappresentata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è che in esso saranno contenuti tutti gli enti del Terzo settore (ETS), superando in tal modo la molteplicità dei registri regionali e provinciali ancora ad oggi esistenti e perseguendo le esigenze di semplificazione e di unitarietà del sistema di registrazione degli enti già messe in luce nella Legge delega 106 del 2016. 

Obiettivo primario del legislatore è stato quello di assicurare un’omogeneità a livello nazionale nelle regole di accesso e permanenza nel registro, oltre che nelle informazioni e documenti richiesti a ciascun ente, evitando qualsiasi disparità di trattamento giuridico per le organizzazioni operanti in uno specifico territorio rispetto a quelle operanti in un altro.  

L’unicità del RUNTSsi interseca però con una gestione dello stesso su base territoriale: all’Ufficio statale, incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si affiancheranno infatti gli Uffici regionali e provinciali, istituiti presso ciascuna Regione e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle amministrazioni locali il decreto assicura autonomia nel definire l’assetto organizzativo dell’ufficio del RUNTS, fermo restando la menzionata uniformità nelle regole di gestione dei diversi aspetti del registro unico (ad esempio per quanto riguarda le procedure di iscrizione e di cancellazione, la registrazione degli atti e delle informazioni soggette a deposito, la revisione periodica degli ETS o i controlli sugli stessi).  

Se finora l’adeguamento degli statuti per gli enti non profit che vogliano diventare enti del Terzo Settore non sembrava così urgente, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore inizia a diventare una scadenza concreta. 

Molte organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus iscritte nei rispettivi registri si sono attivate in questi mesi per approfittare della finestra temporale aperta fino al 31 ottobre 2020, termine di certo non tassativo ma che si riferisce soltanto alla possibilità per tali enti di modificare lo statuto utilizzando le procedure e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.  

 Per tutti gli enti non profit quindi, comprese le ODV, le APS e le Onlus, sarà quindi possibile modificare lo statuto secondo le indicazioni previste dal Codice del Terzo settore anche dopo la fine di ottobre 2020, con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).  

Tra le indicazioni di tipo amministrativo previste dalla nuova normativa, ci sono una serie di obblighi relativi alle scritture contabili, dalla redazione del bilancio di esercizio alla relazione di missione. Nuove regole, quindi, dettate dall’esigenza di dare omogeneità e trasparenza a livello nazionale, ma anche nuove opportunità per una gestione migliorata e più puntuale dell’associazione. 

A tal proposito abbiamo ritenuto importante implementare il nostro applicativo AssociazioneInCloud inserendo i nuovi schemi di riclassificazione del bilancio corrispondenti ai modelli forniti dal nuovo decreto. 

Tutte le informazioni sul sito www.associazioneincloud.it