Con il disegno di legge approvato dalla Camera il 25 Maggio scorso si conferma il processo di riforma del Terzo Settore in essere dal 2014. Sono molte le novità inserite che toccheranno da vicino tutto il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Oggi diamo uno sguardo a come sarà la nuova Impresa Sociale.
Viene infatti definita Impresa Sociale quella organizzazione privata che
- svolge attività d’impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- promuove e realizza attività di interesse generale ,
- destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale,
- adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti,
- favorisce il più ampio coinvolgimento possibile dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.
Pertanto l’Impresa Sociale rientra a tutti gli effetti nel complesso degli enti del Terzo Settore.
L’obiettivo primario del legislatore è quello, quindi, di coordinare, revisionandola, la disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuandone i confini e le modalità attuative.
Si parte con il far acquisire di diritto la qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi.
Si passa ad individuare in modo specifico i settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa sociale, che saranno presumibilmente gli stessi previsti per gli altri enti.
Si prevede l’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e ssgg del c.c., in quanto compatibili, chiedendo di nominare fin dall’atto costitutivo, uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Si apre sulla remunerazione del capitale sociale. Questa potrà esserci, ma dovrà comunque essere assicurata la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell’oggetto sociale, dovrà essere assoggettata a condizioni e potrà essere possibile comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente. Rimarrà invece fermo il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale.
Sempre in materia di remunerazione, sarà possibile remunerare le cariche sociali e i titolari degli organismi dirigenti, ma dovranno essere posti dei limiti e dovrà esserci la massima trasparenza.
Questo accento posto sulla trasparenza in materia di remunerazione è necessario anche perché sarà possibile per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle Imprese Sociali, nonostante sarà per essi vietato assumerne la direzione, la presidenza e il controllo.
Rientrando tra gli Enti del Terzo Settore, quindi, anche l’Impresa Sociale è soggetta alla vigilanza, al monitoraggio e al controllo pubblico da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e pertanto assoggettata a forme adeguate ed efficaci di autocontrollo attraverso l’accreditamento presso reti associative di secondo livello o presso i centri di servizio per il volontariato.
L’impresa sociale dovrà, inoltre, seguire le linee guida per la pubblicazione del Bilancio sociale e sarà sottoposta alla valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Questa valutazione sarà atta a valutare qualitativamente e quantitativamente, sul breve, medio e lungo periodo, gli effetti delle attività svolte dalla stessa sulla comunità di riferimento, rispetto all’obiettivo individuato.
Attenderemo insieme a voi, cari lettori, i decreti attuativi per rendere reale L’Impresa Sociale così pensata.
Per sapere quali sono le ulteriori novità introdotte con la Riforma del Terzo Settore, continuate a seguirci nelle prossime settimane!
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